L’articolo 842 del Codice Civile* consente infatti ai cacciatori l’ingresso nei terreni privati senza dover chiedere il consenso ai legittimi proprietari o ai conduttori. L’articolo stabilisce anche che tale ingresso è vietato nei fondi chiusi secondo quanto stabilito dalla legge 157/92 che regolamenta la caccia.
Ma cosa dice, in proposito, la legge 157/92?
Prevede che un fondo chiuso all’attività venatoria debba essere recintato con una rete o un muro di altezza minima di un metro e venti centimetri, oppure debba essere delimitato da un corso d’acqua largo almeno tre metri e profondo non meno di un metro e cinquanta. Prevede inoltre che siano apposte tabelle in cui si evinca la presenza di un fondo chiuso ed il relativo divieto di caccia.
Altra possibilità prevista dalla legge è che il proprietario o conduttore del fondo chieda che il terreno venga escluso dalla pianificazione venatoria entro trenta giorni dalla pubblicazione del Piano Faunistico Venatorio a condizione che la richiesta non contrasti con la pianificazione. Questa strada è molto complessa ed inoltre può essere perseguita solo al momento della messa a punto del Piano Faunistico Venatorio, che accade ogni 5 anni.
In definitiva, i proprietari che vogliano vietare la caccia sui propri terreni possono ricorrere solo alle costosissime recinzioni, o a tollerare l’ingresso sui propri fondi dei cacciatori senza potersi opporre e pagando dazio dei rischi e del disturbo che questo comporta.
L'argomento ha suscitato e continua a suscitare polemiche e proteste, rappresentando uno degli aspetti più critici per la caccia in Italia.
Una recente sentenza della Corte dei diritti dell’Uomo, sebbene riferita alla Germania, ha sancito l’illegittimità di una fattispecie simile rispetto, appunto, ai diritti dell’uomo. Una sentenza che, pur non applicandosi direttamente nel resto d’Europa, potrebbe aprire nuovi scenari anche nel nostro Paese.
* Codice civile Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79 Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262] LIBRO TERZO. Della proprietà - TITOLO SECONDO. Della proprietà - CAPO SECONDO. Della proprietà fondiaria - SEZIONE PRIMA. Disposizioni generali 842. Caccia e pesca. Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso [artt. 841, 1064 c.c.] nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno [art. 923 c.c.]. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità. Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo [art. 923 c.c.].