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Le legge nazionale sulla caccia

Le legge nazionale sulla caccia
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In Italia la caccia è regolamentata principalmente dalla legge dell’11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”, più semplicemente nota come “157”. Una buona legge, ma che andrebbe migliorata per una maggiore tutela della natura.

La legge 157 recepisce la Direttiva europea detta "Uccelli”, che rappresenta il riferimento comunitario per la conservazione degli uccelli selvatici e regola gli usi consentiti ai loro danni, tra cui la caccia.

La legge 157 ha dunque anzitutto l’obiettivo di stabilire le norme per la protezione degli animali selvatici e, di conseguenza, fissa le regole generali per lo svolgimento dell’esercizio venatorio,

Quali sono i punti salienti di questa legge? Vediamoli schematicamente.

La programmazione

Tra gli aspetti principali della legge c'è la cosiddetta “programmazione della caccia”, operata attraverso i Piani Faunistici Venatori, con i quali le regioni devono programmare le attività di conservazione della fauna, facendole coincidere con la regolamentazione della caccia.
La parte più importante della pianificazione riguarda il territorio agro–silvo–pastorale, che deve essere destinato per una percentuale che va dal 20 al 30% alla protezione della fauna, per una percentuale massima del 15% alla gestione privata della caccia e per la restante parte alla normale attività venatoria.
Nella percentuale destinata alla protezione della fauna rientrano i parchi nazionali e regionali, le oasi di protezione ed i fondi chiusi.
Una delle novità introdotte dalla legge 157 ha riguardato inoltre la suddivisione del territorio destinato alla caccia in Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), porzioni di territorio, di norma sub provinciali, che i cacciatori devono scegliere per esercitare l’attività in modo prevalente, mettendo così fine a un nomadismo incontrollato e legando il cacciatore a un territorio specifico.

Mezzi e modalità di caccia.

Fermo restando che per esercitare l’attività venatoria bisogna essere in possesso di un’autorizzazione generale (la licenza di caccia), la legge stabilisce i mezzi per esercitare l’attività venatoria e le modalità con cui essa può essere condotta.
I mezzi previsti sono:

  • arco
  • falco
  • fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e fucile con canna ad anima rigata con calibro non inferiore a millimetri 5,6.

Se i primi due mezzi sono piuttosto rari, il fucile è il mezzo di caccia più diffuso. Sull’uso del fucile gravano ulteriori limitazioni, come ad esempio il divieto di utilizzo di silenziatori o, nei fucili ad anima liscia, una limitazione nel numero di cartucce.
Quanto alle modalità previste per l’esercizio venatorio, esse si dividono in tre tipologie:

  • vagante in zona Alpi;
  • da appostamento fisso;
  • l'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

La prima modalità è esercitata esclusivamente da coloro che risiedono in zone di montagna nelle regioni del Nord Italia. La caccia da appostamento fisso è molto diffusa nelle regioni del nord e centro Italia ed è condotta facendo ricorso alla pessima pratica dei “richiami vivi”, uccelli che la legge consente di catturare per poi essere utilizzati nella pratica venatoria. La terza modalità è la cosiddetta caccia vagante, ed è anche la più diffusa. 

Obbligatorio che il cacciatore scelga una di queste modalità in via esclusiva. In altre parole: scelta una modalità non può esercitare la caccia nelle altre due forme.

L’autorità scientifica in materia

E' l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che ha assorbito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) di Ozzano dell’Emilia. L’ISPRA ha il compito di raccogliere e analizzare i dati, esprimere pareri (consultivi o vincolanti), fornire indicazioni sui piani d’azione ovvero predisporne, fornire ogni altra indicazione utile alla tutela della fauna e di conseguenza alla regolamentazione della caccia.


Specie e tempi di caccia

Il cuore della 157/92 è rappresentato dall’articolo 18 che stabilisce i tempi per l’esercizio venatorio e l’elenco delle specie cacciabili. Ogni anno, in osservanza dei criteri minimi stabiliti dalla legge, le regioni italiane deliberano il calendario venatorio in cui sono fissati volta per volta i tempi e le specie. Secondo la legge, la stagione venatoria si estende al massimo tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, con le regioni che possono derogare rispetto a queste date anticipando l’apertura per alcune specie alla prima domenica di settembre e posticipando la chiusura al 10 febbraio, ma solo per alcune specie e con parere vincolante dell’ISPRA.
In tutti i casi l’attività venatoria è rigorosamente vietata durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

L’individuazione generale dei tempi di caccia per le singole specie e per i vari Paesi è affidato, a livello comunitario, a un documento scientifico messo a punto da un gruppo di esperti, costituito dalla Commissione europea. Recentemente in Italia, l’ISPRA ha messo a punto una “Guida” per la stesura dei calendari venatori nella quale si evince che per almeno 11 specie debba esserci una riduzione della stagione venatoria e per varie specie è necessaria una sospensione dalle liste delle specie cacciabili.
 In Italia sono attualmente cacciabili 12 specie di mammiferi e 34 specie di uccelli. Tra gli uccelli cacciati, 19 specie si trovano attualmente in uno stato di conservazione sfavorevole, cioè con popolazioni che stanno subendo un declino della consistenza numerica. Anche in questo caso la caccia, secondo quanto stabilito da direttiva Uccelli e legge 157, dovrebbe essere vietata, ovvero permessa con forti limitazioni e solo a fronte di specifici piani di gestione.

Divieti e sanzioni

La legge 157 stabilisce una serie di divieti e prescrizioni rispetto all’esercizio dell’attività venatoria, come ad esempio il rispetto delle distanze da sicurezza da case e strade oppure l’obbligo di raccogliere i bossoli dopo aver sparato, o ancora il divieto di cacciare da automezzi e da natanti, o l’obbligo per il cacciatore di stipulare un’assicurazione. A questi obblighi e divieti corrisponde un sistema sanzionatorio, individuato dagli articoli 30 e 31.

L’articolo 30 prevede le sanzioni penali per quei comportamenti che sono ritenuti particolarmente gravi, come ad esempio la caccia in aree protette, l’abbattimento di specie protette e particolarmente protette, l’utilizzo di mezzi non consentiti.

L’articolo 31 prevede, invece, le sanzioni amministrative per quei comportamenti che non sono ritenuti gravi ma comunque vietati o per la mancata osservazione di alcune prescrizioni, come ad esempio il mancato versamento delle tasse, il non rispetto delle distanze di sicurezza, la caccia fuori dagli orari consentiti.

In entrambe le eventualità, cioè sia di sanzioni penali che amministrative, la legge, nel caso di recidiva, prevede la sospensione o addirittura la revoca della licenza di caccia.

L’articolo 842 del Codice Civile

E’ l’articolo che, in combinato disposto con la legge 157, permette ai cacciatori l’accesso ai fondi privati a prescindere dalla volontà del proprietario o del conduttori del fondo. Per impedirlo, il proprietario/conduttore è costretto a chiedere che il proprio terreno sia escluso dalla pianificazione venatoria entro trenta giorni dalla pubblicazione del Piano Faunistico Venatorio, sempre che la richiesta non contrasti con la pianificazione stessa. Si tratta di una strada piuttosto complicata e con poche possibilità di successo. Ragion per cui al il proprietario/conduttore, per impedire l’accesso dei cacciatori, non resta che ricorrere (se ne ha la possibilità economica) alla recinzione e tabellazione previste dalla legge.

 

 

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