Le province organizzano e svolgono attività di vigilanza e di controllo sui centri privati di cui al comma 4. L'istituzione di tali centri dovrà essere autorizzata, di norma, su territori aventi caratteristiche ambientali idonee per le specie in indirizzo produttivo.
1. La Giunta provinciale, allo scopo di promuovere l'addestramento e l'allenamento dei cani, l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, il recupero dei territori marginali e la riduzione dei prelievi della selvaggina riprodotta allo stato brado, sentito il CTFVP, autorizza la costituzione di zone di addestramento cani affidate alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, alle associazioni agricole riconosciute, ai gruppi cinofili dell'ENCI, limitatamente alle seguenti specie riprodotte in allevamento artificiale od in cattività appositamente liberate: fagiano, starna, pernice, colino, quaglia, lepre, cinghiale, germano reale ceppo domestico.
2. La superficie complessiva delle zone addestramento cani non può superare l'1 per cento del territorio agro-silvo-forestale provinciale; quello di una zona non può essere superiore a duecento ed inferiore a venti ettari. Nelle zone con superficie inferiore a cento ettari è consentito l'addestramento dei cani da ferma, in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, con l'azione di recupero cinofilo per la sola specie quaglia, purché di allevamento ed appositamente liberata nell'imminenza della prova addestrativa. Tale attività è consentita nel solo periodo l giugno - 15 settembre ed unicamente a coloro che sono in possesso di apposito tesserino cinofilo, debitamente compilato, predisposto dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente e rilasciato per il solo tramite dei gestori delle zone di addestramento dei cani. Il tesserino deve contenere i dati anagrafici dell'addestratore e gli estremi dell'iscrizione del cane all'anagrafe canina. In ogni provincia il territorio destinato alle zone di addestramento cani dovrà essere ripartito equamente tra gli aventi titolo.
3. Per il conseguimento dei fini previsti al comma 1, nelle zone addestramento cani aventi superficie superiore a cento ettari è consentita, a partire dal l settembre e fino alla data di chiusura generale della caccia, l'attività cinogetica, con facoltà di sparo, alle specie indicate nel comma 1 del presente articolo provenienti da allevamento artificiale o in cattività ed appositamente liberate. Dopo il suddetto periodo tale attività è consentita esclusivamente con le quaglie di allevamento liberate nell'imminenza della prova addestrativa. L'attività stessa è consentita a coloro in possesso di apposito tesserino cinofilo, debitamente compilato, predisposto dall'amministrazione provinciale territorialmente competente e rilasciato per il solo tramite dei gestori delle zone di addestramento cani. Il tesserino, anche in questo caso, dovrà contenere i dati anagrafici dell'addestratore e gli estremi dell'iscrizione del cane all'anagrafe canina.
4. La vigilanza per il rispetto delle norme e dei regolamenti venatori all'interno delle zone addestramento cani è affidata alle guardie giurate venatorie volontarie appositamente incaricate dall'associazione alla quale è stata affidata la gestione della zona addestramento cani, nonché a quelli previsti all'articolo 43 della presente legge. La durata dell'autorizzazione è accordata per un periodo di 6 anni ed è rinnovabile. Le zone addestramento cani dovranno essere tabellate su tutto il perimetro e sulle strade interne, con la scritta "Zona addestramento cani -accesso consentito ai soli autorizzati".
5. La domanda di autorizzazione per la zona addestramento cani deve essere inoltrata all'assessorato caccia della provincia dal legale rappresentante provinciale dell'associazione od ente richiedente corredata dai seguenti documenti:
a) mappa catastale 1/4000 e corografie del territorio;
b) consenso dei proprietari o dei conduttori dei fondi con relativo estratto catastale dei territori da assoggettare al vincolo;
c) regolamento per l'accesso ed il funzionamento della zona addestramento cani;
d) certificazione attestante il riconoscimento dell'associazione nazionale od ente richiedente.
6. Le zone addestramento cani in atto al momento della entrata in vigore della presente legge si intendono automaticamente prorogate fino alla scadenza del sesto anno compatibilmente al consenso dei proprietari o conduttori dei terreni inclusi nella zona addestramento cani, se non è intervenuta disdetta. I danni provocati alle colture agricole ed alla fauna selvatica sono a carico del titolare dell'autorizzazione.
7. Nelle zone di ripopolamento e cattura, le province possono autorizzare gare per cani da caccia iscritti e non iscritti nei libri genealogici riconosciuti dall'ENCI alle seguenti condizioni:
a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati;
b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;
c) divieto di sparo;
d) parere favorevole del CTFVP competente; alle medesime condizioni negli ATC e nelle aziende agro-turistico-venatorie, possono essere svolte, previa comunicazione alla provincia, che ha facoltà di divieto, gare di cani da caccia, anche non iscritti nei libri genealogici ENCI, regolarmente denunciati a norma di legge.
8. La Giunta regionale, autorizza, sentito l'ENCI ed il CTFVR, l'istituzione di campi di gara fissi che possono avere dimensioni superiori a quelli previsti dalla presente legge. Detti campi nei quali è comunque vietato lo sparo sono considerati impianti sportivi ad ogni effetto. La provincia, pubblica in allegato al programma annuale degli interventi faunistico-venatori, l'elenco delle gare cinofile di rilievo regionale, nazionale o internazionale, organizzate nelle zone e nei campi di gara istituiti nel territorio di competenza.
9. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia autorizzano, su richiesta delle locali associazioni venatorie nazionalmente riconosciute, l'istituzione di zone destinate al solo allevamento dei cani, previo assenso dei proprietari o conduttori dei fondi. Tali zone non potranno avere superficie superiore ai tre ettari.
Art. 18
Osservatorio faunistico venatorio regionale
1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale e controllarne i rapporti con l'ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Giunta regionale, avvalendosi della consulenza ed assistenza dell'INFS e della collaborazione di altri enti ed istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, istituisce l'osservatorio faunistico venatorio regionale.
2. L'osservatorio faunistico venatorio regionale ha lo scopo di:
a) sviluppare le attività scientifiche e di ricerca;
b) predisporre lo studio della biologia degli uccelli;
c) effettuare ricerche qualitative e quantitative delle popolazioni nidificanti, migratrici e svernanti.
3. La Giunta regionale, sentito l'INFS, il CTFVR, su conforme parere della commissione consiliare permanente agricoltura, stabilisce le modalità di funzionamento dell'attività di studio e di ricerca dell'osservatorio. In dette modalità la Giunta regionale può prevedere l'articolazione dell'osservatorio a livello provinciale.
Art. 19
Allevamenti a scopo ornamentale per ripopolamento e alimentare
1. Gli allevamenti di fauna selvatica sono distinti in tre categorie:
a) allevamenti di selvatici per fini alimentari non utilizzabili per le immissioni in natura;
b) allevamenti di selvatici per fini di reintroduzione o ripopolamento destinati ad essere liberati in natura;
c) allevamenti di selvatici per fini amatoriali ed ornamentali non utilizzabili per le immissioni in natura.
2. Nel caso in cui gli allevamenti previsti nel comma 1, lettera
a) e
c), siano gestiti dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla provincia dello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella igienico-sanitaria.
3. Gli allevamenti per fini alimentari di cui alla lettera
a) del comma 1 che abbiano carattere di imprenditorialità a scopo commerciale, al di fuori di quelli di cui al comma 2, devono essere autorizzati dalla provincia dietro versamento della tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli allevamenti di selvatici a fini di reintroduzione e/o ripopolamento di cui al comma 1, lettera
b), riguardano esclusivamente specie autoctone mantenute in purezza. Sono autorizzati dalla provincia competente per territorio.
5. Gli allevamenti di selvatici a scopo ornamentale ed amatoriale di cui al comma 1, lettera
c), sono autorizzati, ad esclusione di quelli di cui al comma 2, dalla provincia competente per territorio, per le specie ed il numero di capi sottoindicati:
a) una coppia di stame;
b) una coppia di coturnici;
c) una coppia di pernici rosse;
d) un gruppo di fagiani costituito da un maschio e tre femmine.
I capi in soprannumero nella fase riproduttiva possono essere utilizzati ai soli scopi alimentari. Sono comunque fatti salvi i richiami previsti nell'articolo 5.
6. I titolari degli allevamenti di fauna selvatica devono tenere apposito registro di allevamento, in cui devono essere annotati il numero dei riproduttori e la loro origine, natalità, mortalità, cessioni, eventi patologici significativi, controlli sanitari ed amministrativi eseguiti. Essi devono inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché gli animali non possano disperdersi in natura.
7. Negli allevamenti di selvatici di cui al comma 1, lettera
b), deve essere mantenuta una densità limitata secondo i rapporti minimi di seguito indicati:
a) fagiano, dai 30 ai 60 giorni: 0,5 mq per capo; oltre i 60 giorni: 1 mq per capo;
b) pernici, dai 30 ai 60 giorni: 0,25 mq per capo; oltre i 60 giorni: 1 mq per capo;
c) lepri allevate in recinto: 10 mq per capo;
d) ungulati: 1.000 mq di superficie recintata per capo.
8. Il registro di allevamento deve essere vidimato preventivamente dalla provincia competente per territorio.
9. I capi allevati debbono avere un contrassegno inamovibile riportante la dicitura
10. I controlli sugli allevamenti sono effettuati dalle province competenti per territorio.
11. Il controllo sanitario dovrà essere eseguito almeno due volte all'anno a cura del servizio veterinario della unità sanitaria locale (USL) competente per territorio.
12. Le autorizzazioni agli allevamenti hanno durata di anni sei e sono rinnovabili.
13. Le eventuali autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge a scopo amatoriale e ornamentale nonché gli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, sono confermate, compatibilmente con i piani faunistico-venatori, con le modalità del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
TITOLO III
DISCIPLINA ATTIVITÀ VENATORIA, MEZZI DI CACCIA. GESTIONE PROGRAMMATA ED AZIENDE VENATORIE
Art. 20
Esercizio dell'attività venatoria
1. L'attività venatoria è disciplinata dall'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 e ai sensi della presente legge.
2. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata. Il cacciatore che insegue la fauna selvatica scovata, o sia intento al recupero di quella da lui ferita, non deve subire intromissioni finché non ne abbia abbandonato l'inseguimento o il recupero.
3. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia e delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi ed infortuni, con relativi massimali previsti dalla legge dello Stato.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è, inoltre, necessario il possesso di un apposito tesserino regionale, rilasciato dalla provincia di residenza, ai sensi della legge regionale 10 luglio 1978, n. 31. Nel tesserino sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché la forma di caccia prescelta in via esclusiva e gli ambiti di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, siano apposte sul predetto le indicazioni sopra menzionate. La provincia, per il rilascio dei tesserini, si avvale della collaborazione operativa delle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute.
5. Il cacciatore ha l'obbligo di comunicare alla provincia di residenza l'eventuale autorizzazione all'accesso in ambiti territoriali di caccia di altre provincie o regioni.
6. Il tesserino regionale deve essere restituito al comune, tramite il quale è stato rilasciato, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.
7. Le annotazioni sul tesserino devono effettuarsi in modo indelebile.
8. I comuni devono inviare i tesserini restituiti alla provincia competente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
9. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito anche ai cittadini italiani residenti all'estero ed ai cittadini stranieri, che ne facciano richiesta in carta legale alle province in conformità alla vigente normativa statale e regionale purché i richiedenti siano provvisti:
a) di attestazione dell'autorità consolare italiana dalla quale risulti che i cittadini suddetti sono muniti di regolare porto d'armi per uso caccia rilasciato dal paese d'origine e che gli stessi sono autorizzati all'importazione temporanea delle armi ad uso venatorio;
b) di polizze assicurative, valide sul territorio italiano, secondo le norme stabilite dall'articolo 12, comma 8, della legge n. 157 del 1992;
c) di attestazione di versamento delle tasse governative e regionali in materia di caccia.
Art. 21
Mezzi di caccia consentiti
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. È altresì, consentito l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.
2. Nell'attività venatoria è consentito anche l'uso dell'arco e dei falchi, esclusivamente appartenenti alle seguenti specie:
a) Pellegrino (Falco peregrinus);
b) Smeriglio (Falco columoarius);
c) Astore (Accipiter gentilis);
d) Sparviere (Accipiter nisus).
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore:
a) di volta in volta in caso di caccia vagante;
b) al momento dell'abbandono dell'appostamento in caso di caccia per appostamento fisso e temporaneo. I bossoli recuperati non possono essere comunque lasciati sul luogo di caccia e devono essere smaltiti nelle forme consentite.
4. Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
5. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Art. 22
Disciplina per l'uso dei falchi
1. L'uso dei falchi, come mezzo di caccia, è consentito esclusivamente con esemplari appartenenti ad una delle specie elencate all'articolo 21, comma 2, e provenienti da allevamenti nazionali od esteri di provata serietà, oppure legalmente importati da quei paesi ove la cattura e l'esportazione sono permesse, ma strettamente controllate, nell'osservanza della Convenzione di Washington ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874.
2. I possessori di falchi per uso di caccia debbono farne notifica alla Regione, tramite la provincia competente per territorio, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Regione, tramite le province competenti per territorio, provvede al marcaggio degli esemplari detenuti con contrassegni inamovibili e numerati forniti dall'lNFS, ed alla redazione di una scheda in quadruplice copia, fornita anch'essa dall'INFS, nella quale sono riportate tutte le notizie relative all'identificazione dei diversi esemplari. Una copia di detta scheda viene archiviata presso la Regione, una presso la competente provincia, una copia è inviata all'INFS ed una copia viene rilasciata al possessore del rapace.
4. Le eventuali variazioni di consistenza devono essere denunciate, entro dieci giorni, alla Regione ed alla provincia competente per territorio, con la specificazione del soggetto e dei motivi della variazione verificatasi e degli esemplari cui tale variazione si riferisce.
5. All'atto della denuncia il possessore deve esibire la documentazione che dimostra la provenienza degli eventuali nuovi esemplari detenuti e la destinazione di quelli non più presenti, fatta salva la denuncia di perdita dell'animale. Tale documentazione deve essere conservata dal possessore del falco.
6. Vengono considerati detenuti illegalmente e sequestrati, fatte salve le altre sanzioni previste a termine di legge, i falchi privi di contrassegno e/o per i quali manchi la documentazione di provenienza.
7. I rapaci sequestrati dovranno, nel più breve tempo possibile, essere consegnati all'INFS, che provvede, seguendo programmi anche coordinati con altri enti o associazioni, al loro reinserimento in natura o al loro utilizzo per finalità scientifiche.
8. L'esercizio al volo dei falchi è consentito nelle zone addestramento cani e all'interno delle aziende faunistico-venatorie ed aziende agro-turistico-venatorie, previa autorizzazione del titolare gestore.
Art. 23
Appostamenti di caccia fissi e temporanei
1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti in muratura o altro materiale solido con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia.
2. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni, comunque ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, purché stabilmente ancorati al fondale, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici, verso i quali è consentito l'accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero in esercizio di caccia della selvaggina ferita.
3. Gli appostamenti fissi di caccia possono avere anche più di un impianto stabile purché si trovino tutti entro il raggio di metri 150 da quello principale preventivamente indicato.
4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia, ha validità per cinque anni e la domanda deve essere corredata da planimetria a scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento. È subordinata al possesso da parte del richiedente del consenso scritto, con firma autenticata, del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato, nonché dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale.
5. La provincia sentito il CTFVP autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi che non richiedono l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.
6. Non sono considerati fissi, agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati e ai colombacci.
7. Ogni appostamento fisso è soggetto al versamento della tassa di concessione regionale annuale. Alla provincia è dovuta annualmente una somma entro il limite del 50 per cento della tassa regionale a titolo di rimborso spese, oltre gli oneri di bollo.
8. Non è consentito costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a metri 1.000 dai valichi montani, dai confini delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura o da altre zone a divieto di caccia e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie nonché a distanza inferiore a metri 500 da altro appostamento fisso preesistente e dai confini delle zone di addestramento cani.
9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 30, è consentito, al titolare ed alle persone autorizzate, il vagare o il soffermarsi in attitudine di caccia entro il raggio di 100 metri dall'appostamento fisso per il recupero della fauna selvatica ferita anche con l'uso del cane da riporto.
10. È vietata la caccia ai non autorizzati nel raggio di metri 200 dal capanno principale dell'appostamento fisso regolarmente tabellato.
11. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Nell'appostamento fisso possono cacciare oltre al titolare non più di tre cacciatori autorizzati dal titolare medesimo.
12. Ogni cacciatore non può essere titolare di più di un'autorizzazione per appostamento fisso nel territorio regionale.
13. Le province non possono rilasciare un numero di autorizzazioni, per la caccia da a fisso, superiore a quello rilasciato nella stagione venatoria 1989/90. Ove si verifichi una possibile capienza, le autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria:
a) agli ultrasessantenni;
b) agli inabili e ai portatori di handicap fisici;
c) a coloro che, per caso fortuito o per forza maggiore, siano costretti a trovare altro sito in sostituzione dell'appostamento fisso di cui erano titolari o a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.
14. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino modificazione del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere la costruzione dell'appostamento. È consentito il recupero in esercizio di caccia, utilizzando il natante a trazione manuale, della selvaggina eventualmente ferita dagli appostamenti temporanei, nei fiumi e nei laghi anche con l'ausilio del cane.
15. La caccia da appostamento temporaneo va intesa come caccia vagante.
16. La preparazione dell'appostamento fisso di caccia o temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61.
17. La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o altre colture.
18. I danni provocati alle coltivazioni e/o agli impianti agricoli devono essere risarciti dal cacciatore che li ha cagionati al proprietario e/o conduttore agricolo.
19. L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che per primo abbia approntato il capanno od occupato il terreno sul quale questo viene costruito; di norma si usano capanni portatili prefabbricati.
20. In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare contemporaneamente più di tre cacciatori.
21. L'esercizio venatorio vagante non è ammesso a meno di 200 metri da ogni capanno temporaneo di caccia, quando il medesimo sia in effettivo esercizio.
22. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di 150 metri dai confini delle zone di protezione, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione ferroviaria, nonché da strade carrozzabili, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali.
23. L'esercizio venatorio è altresì vietato nel raggio di 1000 metri di distanza dai valichi montani, posti sopra gli 800 metri s.l.m. indicati al precedente comma 8.
24. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti temporanei nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.
25. La raccolta della selvaggina abbattuta, se effettuata dal cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico. E ammesso l'abbattimento dei selvatici feriti entro 150 metri dall'appostamento anche quando non è consentita la caccia vagante.
26. Agli appostamenti fissi già costituiti alla data entrata in vigore della, presente legge non si applica norma di cui all'articolo 12, comma 1, lettera
l).
Art. 24
Detenzione ed uso dei richiami
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, che acquisisce il parere dell'INFS e del CTFVR regolamenta, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento.
2. La Giunta regionale disciplina la costituzione e la gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie elencate nel comma 5 dell'articolo 5. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva è consentita la detenzione di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità.
3. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria da appostamento. Nel divieto non rientra la cessione dei richiami vivi consentiti e catturati negli impianti di cui siano titolari le province, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5. 11 prezzo della suddetta cessione deve essere commisurato al rimborso delle spese di gestione.
4. La sostituzione di un richiamo vivo di cattura può avvenire soltanto dietro consegna alla provincia dell'anello di riconoscimento del richiamo morto da sostituire, ovvero dietro presentazione della denuncia di smarrimento del richiamo stesso.
5. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i detentori di richiami vivi consentiti devono denunciarne il possesso alla provincia competente per territorio che provvederà all'inanellamento.
6. Alle province spettano compiti di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
Art. 25
Gestione programmato della caccia
1. La Regione, su indicazione delle province e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartisce attraverso il piano faunistico venatorio il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC) sub-provinciali, ai sensi degli articoli 11, comma 4, e 12, comma 1, lettera
b) ed a termini dell'articolo 14, comma 1 della legge n. 157 del 1992 e secondo i criteri di omogeneità e congruenza previsti dall'articolo 10, comma 1l, della legge stessa, in quanto compatibili con la situazione faunistico-venatoria e territoriale laziale. Nella definizione del perimetro degli ATC, si deve fare particolare riferimento a:
a) confini naturali o rilevanti opere o manufatti;
b) comprensori quanto più omogenei di gestione faunistica;
c) caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali
d) esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna selvatica vocazionale nonché di salvaguardia dell'integrità delle zone umide.
In seguito la perimetrazione degli ATC è soggetta a revisione quinquennale, con le stesse modalità previste per la prima perimetrazione. Nell'osservanza dei suddetti riferimenti, il territorio regionale viene ripartito, in via sperimentale, tenuto conto delle condizioni ambientali e faunistiche della regione nonché della distribuzione dei cacciatori sul territorio, in dieci ATC di numero non inferiore a due per ogni provincia e, comunque, di estensione non inferiore a 60.000 ettari ovvero di estensione non inferiore ad un terzo della superficie dell'altro. Gli ATC sono contraddistinti con la sigla della provincia seguita dal numero d'ordine.
2. La Regione, d'intesa con le regioni confinanti, per esigenze motivate, può altresì individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.
3. La Giunta regionale sulla base delle indicazioni del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, applica l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito di caccia in rapporto all'estensione territoriale.
4. La Regione approva sentito il CTFVR il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio regionale che deve prevedere, tra l'altro, le modalità istitutive ed il relativo statuto degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. I criteri di priorità per l'ammissibilità da parte degli organi degli ambiti territoriali di caccia, in presenza di modificazioni positive della popolazione faunistica, accertate mediante censimenti, di un numero di cacciatori superiore a quello definito dall'indice di densità venatoria minima nei singoli territori di competenza, vengono definiti con apposita legge regionale.
Art. 26
Aree contigue alle aree naturali protette
1. La Giunta regionale d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti interessati, individua le aree contigue alle aree naturali protette, provvedendo anche all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali ai fini dell'applicazione dell'
articolo 32 della legge n. 394 del 1991.
2. Le aree contigue rappresentano aree territoriali di caccia a gestione controllata in cui l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.
Art. 27
Province, attività operative e funzioni
1. Le province controllano che gli ATC attraverso i loro organismi di gestione, provvedano a:
a) regolamentare il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica accertata tramite censimenti effettuati di intesa con gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia;
b) indicare il numero dei capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria;
c) determinare il numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale, in modo che risulti un rapporto cacciatore-territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale, sulla base dei tesserini rilasciati nell'anno precedente;
d) fissare le quote di partecipazione economica da parte dei cacciatori ai fini della gestione dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia in una misura non superiore all'importo della tassa di concessione regionale per fucile a due colpi, ridotta del 50 per cento per la caccia da appostamento fisso.
2. Le quote di partecipazione economica di cui al comma 1, lettera
d), sono destinate dagli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia esclusivamente a finalità faunistico-venatorie, nonché allo sviluppo delle attività agricole compatibili con l'ambiente agro-silvo-pastorale sotto l'aspetto faunistico-venatorio.
3. La provincia entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di ripartizione del territorio ai sensi dell'articolo 25, provvede a delimitare gli ambiti territoriali di caccia con tabelle esenti da tasse, collocate nei punti di discontinuità delle opere o dei confini naturali che li delimitano e nelle aree di accesso.
4. I successivi interventi di tabellazioni degli ambiti territoriali di caccia sono effettuati a cura degli organi direttivi degli stessi.
Art. 28
Organi degli ambiti territoriali di caccia - ATC
1. L'ATC si configura come associazione privata di secondo grado formata dagli enti locali territorialmente interessati e dalle Associazioni agricole, venatorie nazionalmente riconosciute ed ambientaliste.
A) sono organi dell'ATC:
1) il presidente;
2) il consiglio direttivo;
3) l'assemblea;
4) il collegio dei revisori dei conti.
B) Lo statuto disciplina:
1) la composizione del comitato direttivo, nel numero di 20 rappresentanti, nel rispetto delle proporzioni previste dall'articolo 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992;
2) le modalità per la designazione dai rappresentanti dell'assemblea;
3) la durata in carica, non superiore ad armi 5, del comitato direttivo, del presidente e del collegio dei revisori dei conti;
4) le modalità per la elezione del presidente e del collegio dei revisori dei conti;
5) le modalità di funzionamento degli organi dell'ATC, le rispettive competenze, nonché le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti.
C) L'assemblea: sarà formata dai delegati delle associazioni e degli enti locali che compongono l'ATC. Il numero dei delegati dell'assemblea non deve necessariamente rispecchiare le proporzioni tra le varie componenti Pr viste per l'organo direttivo, ma deve invece essere rapportato, per quanto riguarda gli enti locali al numero di abitanti, e per quanto riguarda le associazioni alla loro rappresentatività, fermo restando, per le associazioni venatorie e agricole, che la legge statale ammette negli organi, direttivi di ciascun ATC, quelle nazionali riconosciute ove presenti in forma organizzata sul territorio regionale. L'assemblea, sarà composta dalle sole associazioni che abbiano i requisiti per essere rappresentate nel consiglio direttivo. La verifica dei requisiti delle associazioni che intendono partecipare alla struttura dell'ATC è demandata alla provincia di competenza. Ciascuna associazione avente diritto eleggerà i propri delegati secondo le regole previste dai rispettivi statuti. Per le associazioni venatorie sarà l'UNAVI regionale ad eleggere i propri rappresentanti nell'assemblea. Non essendo rispettate nell'assemblea le proporzioni previste dalla presente legge, si stabilisce che le votazioni avvengano per "stati". Ciascuna componente dell'assemblea (associazioni agricole, associazioni venatorie, associazioni ambientalistiche, nazionalmente riconosciute ed enti locali) separatamente concorrono alla formazione della volontà assembleare con un peso proporzionale alla loro rappresentanza nel consiglio direttivo. All'assemblea competono i principali compiti:
1) l'elezione dei membri del Consiglio direttivo;
2) le eventuali future modifiche dello statuto dell'Associazione;
3) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'ATC;
4) le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione dell'ATC;