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La guida interpretativa della commissione europea

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La "Guida interpretativa della Direttiva Uccelli sulla caccia" (Guidance document on hunting under Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds) è uno strumento tecnico realizzato dalla Commissione europea nel 2004 (con revisione nel 2008), grazie al lavoro di un gruppo scientifico denominato Comitato Ornis, per favorire una migliore applicazione della direttiva Uccelli in materia di caccia.

Nel corso degli anni la regolamentazione della caccia è stata una delle materie più complesse tra quelle disciplinate dalla direttiva europea "Uccelli", con numerosi conflitti, sia all'interno degli Stati Membri che tra Stati e Commissione, derivanti da diverse interpretazioni del testo della direttiva, e con conseguenti procedure di infrazione e condanne da parte della Corte di Giustizia Europea.

Il fine della Guida è quello di favorire una più corretta e univoca interpretazione nonché una migliore applicazione della direttiva in materia di caccia. La Guida non ha carattere legislativo ma fornisce indicazioni sull'applicazione delle regole vigenti, laddove l'interpretazione definitiva delle direttive spetta unicamente alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Per questa ragione, la Guida riporta le sentenze della Corte di Giustizia in materia di caccia e fa riferimento ad esse per valutare i vari casi presi in esame.

La Guida contiene anche una serie di considerazioni e valutazioni tecniche su vari punti della direttiva, che possono risultare utili agli Stati membri per evitare applicazioni scorrette della direttiva e, di conseguenza, il rischio di procedure di infrazione e condanne da parte della Corte di Giustizia.

Ma quali sono le considerazioni più rilevanti presenti nella Guida interpretativa ai fini della tutela degli uccelli? Qui di seguito ne indichiamo alcune.

Limitare o vietare la caccia nelle ZPS.

La caccia non è necessariamente in contrasto con la tutela delle aree Rete Natura 2000 (in particolare le ZPS), e tuttavia va seriamente regolamentata, o anche se è il caso vietata, per evitare perturbazioni ai siti e alle specie che li popolano. In particolare, è necessario prevedere misure di conservazione e piani di gestione che regolamentino anche l'attività venatoria e che prendano tra l'altro in considerazione "la possibilità di creare zone di rifugio a silenzio venatorio", con "divieto assoluto di caccia", che può generare molti benefici alla conservazione degli uccelli (paragrafo 1.5).

Misure nazionali più restrittive rispetto alla direttiva.

Esiste la possibilità, prevista dall'articolo 14 della direttiva "Uccelli", che gli Stati membri adottino misure di protezione più rigorose rispetto a quelle previste dalla direttiva, tra cui ad esempio forti limitazioni alla caccia. Tali limitazioni, dice la Guida, potrebbero essere controproducenti solo se si riuscisse a dimostrare che "la cacciabilità di una specie comporta evidenti benefici per la conservazione della specie in questione e/o di altre specie di uccelli selvatici per effetto delle misure di conservazione degli habitat associate all'esercizio della caccia" (paragrafo 1.12.22).

Uno Stato membro può vietare la caccia a specie che, secondo la direttiva, sono cacciabili.

L'iscrizione di una specie nell'Allegato II (quello delle specie cacciabili) non obbliga affatto uno Stato membro alla cacciabilità di quella specie. Cioè, l'Italia –per fare un esempio- può benissimo decidere di non far cacciare il Fringuello (come è di fatti), che la direttiva pur le consentirebbe di cacciare (2.3.5).

La caccia deve essere sostenibile.

La caccia deve essere necessariamente "sostenibile", cioè compatibile con il mantenimento delle popolazioni delle specie interessate ad un livello soddisfacente e non compromettere le azioni di conservazione intraprese nell'area di distribuzione di tali specie. Dunque, "l'esercizio della caccia non deve rappresentare una minaccia significativa per le azioni di conservazione delle varie specie, cacciabili e non cacciabili. Gli Stati membri, nell'autorizzare e regolamentare la caccia, devono "tenere conto delle perturbazioni provocate dalla caccia" (paragrafo 2.4).Linee guida della commissione europea

Per la sostenibilità della caccia sono indispensabili le informazioni.

Perché l'esercizio venatorio possa essere considerato sostenibile, è necessario disporre di un quadro chiaro sull'entità e gli effetti del prelievo sulle specie e le popolazioni. "In assenza di informazioni affidabili sulla dinamica delle popolazioni e sui prelievi delle specie stanziali e migratorie occorre in generale evitare un livello troppo elevato di sfruttamento delle risorse" (2.4.13).

Uccelli migratorie e rotte migratorie.

Una particolare attenzione va dedicata agli uccelli migratori e alle rotte di migrazione. "Una caccia eccessiva lungo la rotta migratoria può compromettere le azioni di conservazione intraprese altrove, ossia anche al di fuori dell'Unione europea" (2.4.4).

La delicata situazione degli uccelli acquatici.

Anche la situazione degli uccelli acquatici è molto delicata, considerato soprattutto il carattere gregario di queste specie, che fa sì che i disturbi causati dalla caccia interessano molti più uccelli di quanti ne sono effettivamente abbattuti (2.4.12).

Bandire i pallini di piombo dalle zone umide.

L'uso di pallini di piombo rappresenta una grave minaccia per gli uccelli selvatici e per i loro habitat, in particolare ma non esclusivamente per le zone umide. Nonostante questo tipo di munizione non sia esplicitamente menzionato nella direttiva, il suo uso nelle zone di protezione speciale, con conseguente deterioramento degli habitat o disturbo significativo per gli uccelli, è incompatibile con le esigenze di protezione di questi siti. La Guida sottolinea la "necessità di eliminare gradualmente l'uso dei pallini di piombo nelle zone umide" come già riconosciuto da istanze internazionali tra cui la Convenzione di Ramsar e l'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori africani ed eurasiatici (AEWA - African Eurasian Waterbird Agreement) (paragrafo 2.4.19).

Non si cacciano specie in stato di conservazione sfavorevole.

Nel caso di una specie in declino la caccia non può per definizione essere sostenibile, e dunque è preferibile non autorizzarla (anche quando la caccia non sia la causa principale dei problemi di conservazione), a meno che la specie non sia oggetto di un piano di gestione adeguato che preveda anche la conservazione degli habitat e altre misure in grado di rallentare e di invertire la tendenza al declino e che siano applicati a tutte le popolazioni, periferiche e centrali (2.4.25-29).

Divieto assoluto di caccia nei periodi di riproduzione e migrazione prenuziale.

La caccia è vietata nei periodi di riproduzione e migrazione prenuziale degli uccelli. La Corte di Giustizia europea ha affermato che il regime di protezione, in queste fasi, deve essere completo e che per applicare pienamente tale regime, vanno considerati anche i fattori del "disturbo" e del "rischio di confusione tra specie simili". Per questo è necessario chiudere la caccia per gruppi di specie simili, a partire dalla specie che prima comincia la migrazione prenuziale, ovvero aprirla più tardi, a partire da quella che più tardi termina il periodo di riproduzione (paragrafo 2.6).

Le deroghe di caccia sono situazioni eccezionali da limitare fortemente.

Le deroghe di caccia previste all'articolo 9 della direttiva sono situazioni eccezionali, che non devono rappresentare lo strumento per ampliare specie e tempi di caccia e anzi vanno limitate ai soli casi in cui risultino motivazioni valide e non sussistano soluzioni alternative soddisfacenti. Le soluzioni alternative alle deroghe (che, in linea di principio, vanno sempre preferite alle deroghe) non possono essere scartare solo perché producono inconvenienti o impongono una modifica delle abitudini ai beneficiari della deroga richiesta (ad esempio ai cacciatori nel caso di cacce tradizionali). L'argomento che una deroga va concessa per permettere lo svolgimento di attività tradizionali "ancestrali" non basta a giustificare la deroga (Capitolo 3).

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