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CACCIA: ECCO IL DOCUMENTO CHE SCONFESSA L'ARTICOLO 38
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Gazzetta Europea, 7 marzo 2009
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COMUNICATO STAMPA

 

Caccia, LIPU: Ecco il documento

che sconfessa l’articolo 38

L’Associazione risponde ai cacciatori di ANUU e Face Italia.

“Con questa legge Comunitaria, Italia ancora più lontana dall’Europa.

La cancellazione dei limiti toglie l’unico freno a infrazioni sui tempi di caccia”

 

 

“L’articolo 38 della legge Comunitaria costituisce un vero raggiro ai danni dell’Unione europea. Per capirlo, basta confrontare il testo approvato al Senato con il documento ufficiale di “rinvio a giudizio” in Corte di Giustizia dell’Italia per inadempienze su caccia e natura (Gazzetta Europea, 7 marzo 2009, si veda sotto il testo).

 

Lo afferma la LIPU-BirdLife in Italia anche in replica alle dichiarazioni rilasciate delle associazioni venatorie ANUU e CNCN.

 

“Dal documento della Commissione europea si evince quali siano i riscontri che la Commissione attende dall’Italia (procedura di infrazione 2131 del 2006) e che però, qualora l’articolo 38 della Comunitaria non sarà profondamente modificato alla Camera, continueranno a mancare. Anzi, cresceranno di numero.

 

“Niente dice, l’articolo 38, sulla richiesta di intervento che lo Stato deve effettuare sulle deroghe regionali (controlli “inefficaci e intempestivi”, articolo 9). Niente dice sull’abuso che l’Italia ha finora fatto delle deroghe (“recepimento e applicazione non conforme” del sistema deroghe, sempre articolo 9). Un abuso così clamoroso da far dire alla Commissione, nel Parere motivato dell’Aprile 2006, che l’Italia utilizza le deroghe come “espediente per autorizzare un regime semipermanente di caccia ordinaria.

 

“Niente prevede sulla tutela ulteriore che le zone di protezione speciale e gli habitat naturali richiederebbero (“articolo 4.4. non recepito”) e che appunto non avranno. Un fatto tanto più grave laddove avviene nell’Anno internazionale della Biodiversità. 

 

“Gravissima è poi l’assenza dall’articolo 38 di uno degli elementi chiave delle richieste comunitarie: il divieto esplicito di caccia nei periodi di riproduzione e migrazione degli uccelli (articolo 7.4). Divieto che nella legislazione italiana non c’era e che continuerà a non esserci, visto che il Governo ha deciso di sostituirlo con una semplice previsione di “tutela”. Come se la tutela, che è un fatto “generico”, potesse sostituirsi a quella specifica forma di protezione rappresentata dal “divieto di caccia”.


”A tutto ciò, l’articolo 38 manca completamente le risposte, limitandosi a recepire le contestazioni più marginali della Commissione (trasmissione di informazioni, tutela dei nidi - peraltro già prevista). Ma in compenso, come ciliegina sulla torta, l’articolo sopprime il limite 1° settembre – 31 gennaio della stagione di caccia, che è l’elemento che ha finora impedito alle regioni, già in infrazione sulle specie cacciabili, di esserlo anche sui tempi.

 

Insomma, al di là degli impegni tutti teorici su “caccia sostenibile” da parte di certo mondo venatorio italiano, siamo di fronte ad una situazione oggettivamente scabrosa, che senza un recupero di responsabilità e credibilità da parte di Governo, Parlamento e ministeri, renderà ancor peggiore il già difficile rapporto italiano con l’Europa della natura.

 

 

 

SCHEDA

 

 

C 55/14 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 7.3.2009

 

Ricorso presentato il 22 dicembre 2008 Commissione

delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-573/08)

(2009/C 55/23)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante:

D. Recchia, agente)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Constatare che:

poiché la normativa di recepimento della direttiva

79/409/CEE (1) nell'ordinamento italiano non è completamente

conforme alla direttiva stessa,

e poiché il sistema di recepimento dell'articolo 9 della

direttiva non garantisce che le deroghe adottate dalle

autorità italiane competenti rispettino le condizioni e i

requisiti di cui a tale articolo,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti

dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 e 18 della direttiva

79/409/CEE.

Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese

del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la legislazione italiana non costituisca

recepimento completo e conforme della direttiva

79/409/CEE:

Articolo 2: non recepito;

Articolo 3: recepimento non conforme derivato dal mancato

recepimento dell'articolo 2;

Articolo 4, paragrafo 4: non recepito;

Articolo 5: non sono recepiti il divieto di distruzione e danneggiamento

deliberato dei nidi e delle uova nonché il divieto di

disturbo deliberato degli uccelli protetti dalla direttiva;

Articolo 6: non è recepito il divieto di trasporto per la vendita;

C 55/14 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 7.3.2009

Articolo 7, paragrafo 4: recepimento non completo (la suddivisione

temporale per periodi di attività venatoria non prevede il

divieto di caccia durante il periodo di nidificazione, riproduzione,

dipendenza e in particolare, quando si tratta di specie

migratrici, durante il periodo della riproduzione e il ritorno al

luogo di nidificazione e l'obbligo di trasmettere alla Commissione

le informazioni utili sull'applicazione pratica della legislazione

sulla caccia non è recepito);

Articolo 9: recepimento non conforme a livello statale (i

controlli di legittimità delle deroghe sono inefficaci e intempestivi);

recepimento e applicazione non conforme a livello regionale

(Abruzzo, Lazio, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna,

Marche, Calabria e Puglia);

Articolo 10, paragrafo 2: recepimento non completo (manca

l'obbligo di trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie

per coordinare le ricerche e i lavori per la protezione, la

gestione e l'utilizzazione delle popolazioni di uccelli protetti

dalla direttiva);

Articolo 11: recepimento non completo (non è previsto l'obbligo

di consultare la Commissione in materia di introduzione

di specie esotiche);

Articolo 13: non recepito;

Articolo 18, paragrafo 2: mancata comunicazione delle autorità

italiane dei testi regionali in materia di caccia per le regioni

Lazio, Lombardia, Toscana e Puglia.

(1) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente

la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1).

Parma, 29 gennaio 2010

Ufficio stampa LIPU - BirdLife Italia: Via Trento 49, 43100 Parma
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