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 La rete Natura 2000
Le ZPS
I pSIC e le ZSC
La Rete Natura 2000 e le aree protette
La gestione dei siti Natura 2000
 Altre informazioni:
 Documenti disponibili

DOCUMENTI DISPONIBILI:

Manuali di interpretazione della Commissione Europea dell'Articolo 6 della Direttiva Habitat e della Valutazione di Incidenza:
www.minambiente.it/...

Linee guida ufficiali per la gestione dei siti Natura 2000:
www.minambiente.it/...

Relazione tecnica sull'aggiornamento dell'inventario IBA e la proposta di designazione di nuove ZPS in PDF (compresso in 3762 KB)

 

 
 Rete Natura 2000
 
Si tratta della rete europea di siti tutelati in virtù della Direttiva Uccelli e della Direttiva Habitat, la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità del continente europeo. La rete è composta dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva Uccelli 79/409/CEE e dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in base alla Direttiva Habitat 92/43/CEE. Si tratta del più ambizioso programma per la tutela della natura nel nostro continente.


MAPPA SCHEMATICA DELLA RETE NATURA 2000

 Le ZPS

BeccaccinoLe Zone di Protezione Speciale (ZPS) sono siti dedicati alla conservazione dell'avifauna previsti dall'articolo 4 della Direttiva Uccelli. Questi siti, che devono essere i più importanti per le specie ornitiche definite di importanza comunitaria (allegato I Dir. "Uccelli") e per le specie migratrici, fanno fin dalla loro designazione parte della Rete Natura 2000. La designazione dei siti come ZPS deve essere effettuata dagli stati membri e comunicata alla Commissione Europea. Le ZPS entrano quindi automaticamente a far parte della Rete Natura 2000. Nel caso dell'Italia la designazione delle ZPS compete alle Regioni ed alle Province autonome. La commissione può giudicare uno stato inadempiente se ritiene su basi tecniche che le ZPS designate non siano sufficienti a garantire il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente per le specie in allegato I e per le specie migratrici o non coprano tutti i siti necessari. Non c'è viceversa un limite che impedisca la designazione di nuovi siti. Il processo di designazione da parte delle Regioni è tuttora in atto. Il 20 marzo 2003 l'Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea per insufficiente designazione di ZPS; solo poche Regioni hanno da allora adeguato (parzialmente) i propri sistemi di ZPS e l'Italia rischia ora il pagamento di pesanti multe.

 I pSIC e le ZSC
Analogamente alle ZPS previste dalla Direttiva "Uccelli", la Direttiva "Habitat" prevede la designazione di Zone Speciali di Conservazione finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie contenuti negli allegati I e II.
Il percorso delineato per la designazione delle ZSC è tuttavia più complesso di quello previsto per le ZPS. Ciascuno stato membro ha identificato i siti presenti sul proprio territorio fondamentali per la conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario ed ha proposto alla Commissione Europea una propria lista di Siti di Importanza Comunitaria (pSIC). In Italia l'individuazione dei pSIC è stata effettuata dalle singole Regioni, coordinate dal Ministero Ambiente nel quadro del progetto denominato Bioitaly. Queste liste sono attualmente al vaglio della Commissione Europea che d'accordo con gli stati membri sta elaborando l'elenco comunitario dei SIC. La valutazione avviene separatamente per singola regione biogeografica per garantire una adeguata rappresentatività di tutti gli habitat dell'Unione Europea. Una volta che la Commissione europea ha approvato la lista dei SIC, gli Stati Membri hanno l'obbligo di designarli come ZSC. L'intero percorso dovrebbe concludersi entro il 2004 col completamento della Rete Natura 2000. Al momento l'unica lista di SIC approvata in modo definitivo è quella della regione biogeografica alpina.


CARTA REGIONI BIOGEOGRAFICHE: EUROPA E ITALIA (fonte Commisione Europea)

 Le IBA: una base tecnica per l'applicazione della Direttiva "Uccelli"
Nibbio realeLa Direttiva "Uccelli" impone la designazione come ZPS dei territori più idonei, in numero e in superficie, alla conservazione delle specie presenti nell'allegato I e delle specie migratrici. La Direttiva non contiene tuttavia una descrizione di criteri omogenei per l'individuazione e designazione delle ZPS. Proprio per colmare questa lacuna, la Commissione Europea incaricò l'ICBP (oggi BirdLife International) di mettere a punto uno strumento tecnico che permettesse la corretta applicazione della Direttiva. Nacque così l'inventario IBA europeo, il primo a livello mondiale, destinato ad essere esteso, in seguito, a tutti i continenti. Il progetto IBA europeo è stato, quindi sviluppato appositamente alla luce della Direttiva "Uccelli" includendo specificatamente le specie dell'allegato I tra i criteri per la designazione delle IBA. Le IBA risultano quindi un fondamentale strumento tecnico per l'individuazione di quelle aree prioritarie alle quali si applicano gli obblighi di conservazione previsti dalla Direttiva. La Commissione Europea utilizza le IBA per valutare l'adeguatezza delle reti nazionali di ZPS. La Corte di Giustizia Europea ha stabilito, con esplicite sentenze, che le IBA, in assenza di valide alternative, rappresentano il riferimento per la designazione delle ZPS. Un'ulteriore sentenza della Corte stabilisce che le misure di tutela previste dalla Direttiva "Uccelli" si applicano direttamente alle IBA.
Sentenze significative della Corte di Giustiza IBA & Rete Natura 2000
 La Rete Natura 2000 e le aree protette
Daini al pascoloLa Direttiva "Habitat" prevede la costituzione della Rete Natura 2000, una rete europea di siti gestiti in funzione della conservazione della Biodiversità. La Direttiva "Habitat" va considerata come complementare alla precedente Direttiva "Uccelli". La Rete Natura 2000 è composta dalle ZPS designate in virtù della Direttiva "Uccelli" e dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che ne rappresentano gli analoghi previsti dalla Direttiva "Habitat" per la conservazione degli habitat naturali e delle specie vegetali ed animali (esclusi gli uccelli).
I siti della rete Natura 2000 non sono aree protette nel senso tradizionale e differiscono dai parchi e dalle riserve in vari aspetti fondamentali. Le aree protette sono regolamentate in Italia dalla legge 394/91, sono dotate di un ente gestore autonomo, di un piano territoriale proprio ed hanno un insieme di obiettivi quali la tutela della natura, del paesaggio, di beni geologici e culturali e la promozione dell'educazione e della ricerca. La legge quadro elenca alcune attività sempre vietate all'interno dei parchi (ad esempio l'attività venatoria). I siti Natura 2000, viceversa, sono regolamentati dalle due direttive comunitarie e rispondono ad una logica diversa. I siti vengono infatti designati per conservare la biodiversità e in particolare le specie e gli habitat di interesse comunitario (nonché le specie migratrici nel caso della Direttiva "Uccelli"). La legislazione europea fissa gli obiettivi ma lascia gran parte degli strumenti per realizzarli alla discrezionalità dello Stato Membro. La redazione di un piano di gestione del sito può risultare utile ma il sito può anche essere gestito inScoiattolo europeo maniera soddisfacente attraverso gli strumenti di pianificazione esistenti. Non vi sono infine attività precluse a priori nei siti Natura 2000 nei quali potranno quindi continuare attività precedenti quali la coltivazione agricola o la caccia, purché queste vengano gestite in maniera da non pregiudicare le specie e gli habitat per i quali l'area è stata designata. Va infine menzionato che molti siti Natura 2000 ricadono interamente o parzialmente all'interno di aree protette. In tal caso risulta evidente che l'ente gestore dell'area protetta dovrà avere un ruolo primario nella conservazione del sito e dovrà adeguare i propri piani e strumenti gestionali al raggiungimento degli obiettivi della Rete Natura 2000.
 La gestione dei siti Natura 2000

L'articolo 6 della Direttiva "Habitat" disciplina la gestione dei siti Natura 2000 (incluse le ZPS designati in virtù della Direttiva "Uccelli"). L'obbligo derivante dalla Direttiva è quello di adottare le opportune misure per evitare:

  • il degrado degli habitat dell'Allegato I;
  • il degrado degli habitat delle specie per le quali le zone sono state designate;
  • il disturbo delle specie per i quali le zone sono state designate ove questa possa avere effetti negativi sulla loro conservazione.

Nel perseguire questo obiettivo la Direttiva lascia grande libertà nella scelta degli strumenti più adeguati alle realtà locali, questi possono esse di tipo legale, amministrativo o contrattuale. Non esistono quindi, a priori, obblighi o divieti specifici mazurche si raggiungano gli obbiettivi di conservazione. La direttiva prevede, ove opportuno, la redazione di piani di gestione specifici oppure integrati con altri piani di sviluppo. Questo strumento non è tuttavia obbligatorio in quanto il raggiungimento degli obbiettivi di conservazione dei siti può essere garantito anche all'interno di altri strumenti di programmazione e pianificazione già esistenti.
Un aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dalla Direttiva, è la Valutazione di Incidenza alla quale dovrà essere sottoposto ogni piano o progetto che possa avere un'incidenza significativa sul sito. L'autorizzazione può essere data solo se si è accertato che il progetto non pregiudicherà l'integrità del sito. In presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e di assenza di alternative praticabili, un progetto giudicato dannoso potrà essere realizzato garantendo delle misure compensative.

Le misure compensative non vanno confuse con le misure di mitigazione e contenimento del danno. Queste ultime devono infatti far parte del progetto originale e sono volte a minimizzarne gli effetti negativi sul sito. Le misure compensative, viceversa, intervengono per controbilanciare il danno arrecato (nonostante gli accorgimenti presi nella sua stesura) da un progetto la cui realizzazione è considerata indispensabile. Queste misure devono garantire che il danno arrecato al particolare sito non vada ad intaccare la coerenza complessiva della rete. Un esempio pratico di misura compensativa è la ricreazione di habitat in un sito vicino o nello stesso sito, debitamente allargato, per compensare la perdita dello stesso habitat che verrebbe causata dal progetto in questione.

Dipartimento Conservazione Natura - LIPU-BirdLife Italia
Tel. ++39.0521/273043 - Email: info@lipu.it
Cosa sono le ZPS Cosa sono le pSIC e le ZSC Cos'è la Direttiva Uccelli Cos'è la Direttiva Habitat Cos'è la Rete Natura 2000