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Rete
Natura 2000 |
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Si tratta della rete europea di siti tutelati in virtù
della Direttiva Uccelli e della Direttiva Habitat, la cui funzione
è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine
della biodiversità del continente europeo. La rete è
composta dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla
Direttiva Uccelli 79/409/CEE e dai Siti di Importanza Comunitaria
(SIC) individuati in base alla Direttiva Habitat 92/43/CEE. Si
tratta del più ambizioso programma per la tutela della
natura nel nostro continente.

MAPPA SCHEMATICA DELLA RETE NATURA 2000
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| Le
ZPS |
| Le
Zone di Protezione Speciale (ZPS) sono siti dedicati alla conservazione
dell'avifauna previsti dall'articolo 4 della Direttiva Uccelli.
Questi siti, che devono essere i più importanti per le specie ornitiche
definite di importanza comunitaria (allegato I Dir. "Uccelli")
e per le specie migratrici, fanno fin dalla loro designazione parte della
Rete Natura 2000. La designazione dei siti come ZPS deve essere effettuata
dagli stati membri e comunicata alla Commissione Europea. Le ZPS entrano
quindi automaticamente a far parte della Rete Natura 2000. Nel caso dell'Italia
la designazione delle ZPS compete alle Regioni ed alle Province autonome.
La commissione può giudicare uno stato inadempiente se ritiene
su basi tecniche che le ZPS designate non siano sufficienti a garantire
il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente per le specie
in allegato I e per le specie migratrici o non coprano tutti i siti necessari.
Non c'è viceversa un limite che impedisca la designazione di nuovi
siti. Il processo di designazione da parte delle Regioni è tuttora
in atto. Il 20 marzo 2003 l'Italia è stata condannata dalla Corte
di Giustizia Europea per insufficiente designazione di ZPS; solo poche
Regioni hanno da allora adeguato (parzialmente) i propri sistemi di ZPS
e l'Italia rischia ora il pagamento di pesanti multe.
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| I pSIC e le ZSC |
Analogamente
alle ZPS previste dalla Direttiva "Uccelli", la Direttiva
"Habitat" prevede la designazione di Zone Speciali di
Conservazione finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie
contenuti negli allegati I e II.
Il percorso delineato per la designazione delle ZSC è tuttavia
più complesso di quello previsto per le ZPS. Ciascuno stato
membro ha identificato i siti presenti sul proprio territorio
fondamentali per la conservazione delle specie e degli habitat
di interesse comunitario ed ha proposto alla Commissione Europea
una propria lista di Siti di Importanza Comunitaria (pSIC). In
Italia l'individuazione dei pSIC è stata effettuata dalle
singole Regioni, coordinate dal Ministero Ambiente nel quadro
del progetto denominato Bioitaly. Queste liste sono attualmente
al vaglio della Commissione Europea che d'accordo con gli stati
membri sta elaborando l'elenco comunitario dei SIC. La valutazione
avviene separatamente per singola regione biogeografica per garantire
una adeguata rappresentatività di tutti gli habitat dell'Unione
Europea. Una volta che la Commissione europea ha approvato la
lista dei SIC, gli Stati Membri hanno l'obbligo di designarli
come ZSC. L'intero percorso dovrebbe concludersi entro il 2004
col completamento della Rete Natura 2000. Al momento l'unica lista
di SIC approvata in modo definitivo è quella della regione
biogeografica alpina.

CARTA REGIONI BIOGEOGRAFICHE: EUROPA E ITALIA (fonte Commisione
Europea)
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| Le IBA: una base tecnica per l'applicazione della Direttiva "Uccelli" |
 La
Direttiva "Uccelli" impone la designazione come ZPS dei territori
più idonei, in numero e in superficie, alla conservazione delle
specie presenti nell'allegato I e delle specie migratrici. La Direttiva
non contiene tuttavia una descrizione di criteri omogenei per l'individuazione
e designazione delle ZPS. Proprio per colmare questa lacuna, la Commissione
Europea incaricò l'ICBP (oggi BirdLife International) di mettere
a punto uno strumento tecnico che permettesse la corretta applicazione
della Direttiva. Nacque così l'inventario IBA europeo, il primo
a livello mondiale, destinato ad essere esteso, in seguito, a tutti i
continenti. Il progetto IBA europeo è stato, quindi sviluppato
appositamente alla luce della Direttiva "Uccelli" includendo
specificatamente le specie dell'allegato I tra i criteri per la designazione
delle IBA. Le IBA risultano quindi un fondamentale strumento tecnico per
l'individuazione di quelle aree prioritarie alle quali si applicano gli
obblighi di conservazione previsti dalla Direttiva. La Commissione Europea
utilizza le IBA per valutare l'adeguatezza delle reti nazionali di ZPS.
La Corte di Giustizia Europea ha stabilito, con esplicite sentenze,
che le IBA, in assenza di valide alternative, rappresentano il riferimento
per la designazione delle ZPS. Un'ulteriore sentenza della Corte stabilisce
che le misure di tutela previste dalla Direttiva "Uccelli" si
applicano direttamente alle IBA.
Sentenze significative della Corte
di Giustiza IBA & Rete Natura 2000
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| La Rete Natura 2000 e le aree protette |
 La
Direttiva "Habitat" prevede la costituzione della Rete Natura
2000, una rete europea di siti gestiti in funzione della conservazione
della Biodiversità. La Direttiva "Habitat" va considerata
come complementare alla precedente Direttiva "Uccelli". La Rete
Natura 2000 è composta dalle ZPS designate in virtù della
Direttiva "Uccelli" e dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
che ne rappresentano gli analoghi previsti dalla Direttiva "Habitat"
per la conservazione degli habitat naturali e delle specie vegetali ed
animali (esclusi gli uccelli).
I siti della rete Natura 2000 non sono aree protette nel senso tradizionale
e differiscono dai parchi e dalle riserve in vari aspetti fondamentali.
Le aree protette sono regolamentate in Italia dalla legge 394/91, sono
dotate di un ente gestore autonomo, di un piano territoriale proprio ed
hanno un insieme di obiettivi quali la tutela della natura, del paesaggio,
di beni geologici e culturali e la promozione dell'educazione e della
ricerca. La legge quadro elenca alcune attività sempre vietate
all'interno dei parchi (ad esempio l'attività venatoria). I siti
Natura 2000, viceversa, sono regolamentati dalle due direttive comunitarie
e rispondono ad una logica diversa. I siti vengono infatti designati per
conservare la biodiversità e in particolare le specie e gli habitat
di interesse comunitario (nonché le specie migratrici nel caso
della Direttiva "Uccelli"). La legislazione europea fissa gli
obiettivi ma lascia gran parte degli strumenti per realizzarli alla discrezionalità
dello Stato Membro. La redazione di un piano di gestione del sito può
risultare utile ma il sito può anche essere gestito in 
maniera soddisfacente attraverso gli strumenti di pianificazione esistenti.
Non vi sono infine attività precluse a priori nei siti Natura 2000
nei quali potranno quindi continuare attività precedenti quali
la coltivazione agricola o la caccia, purché queste vengano gestite
in maniera da non pregiudicare le specie e gli habitat per i quali l'area
è stata designata. Va infine menzionato che molti siti Natura 2000
ricadono interamente o parzialmente all'interno di aree protette. In tal
caso risulta evidente che l'ente gestore dell'area protetta dovrà
avere un ruolo primario nella conservazione del sito e dovrà adeguare
i propri piani e strumenti gestionali al raggiungimento degli obiettivi
della Rete Natura 2000.
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| La gestione dei siti Natura 2000 |
L'articolo
6 della Direttiva "Habitat" disciplina la gestione dei
siti Natura 2000 (incluse le ZPS designati in virtù della
Direttiva "Uccelli"). L'obbligo derivante dalla Direttiva
è quello di adottare le opportune misure per evitare:
- il degrado degli habitat dell'Allegato I;
- il degrado degli habitat delle specie per le quali
le zone sono state designate;
- il disturbo delle specie per i quali le zone sono
state designate ove questa possa avere effetti negativi sulla
loro conservazione.
Nel perseguire questo obiettivo la
Direttiva lascia grande libertà nella scelta degli strumenti
più adeguati alle realtà locali, questi possono
esse di tipo legale, amministrativo o contrattuale. Non esistono
quindi, a priori, obblighi o divieti specifici mazurche si raggiungano
gli obbiettivi di conservazione. La direttiva prevede, ove opportuno,
la redazione di piani di gestione specifici oppure
integrati con altri piani di sviluppo. Questo strumento non è
tuttavia obbligatorio in quanto il raggiungimento degli obbiettivi
di conservazione dei siti può essere garantito anche all'interno
di altri strumenti di programmazione e pianificazione già
esistenti.
Un aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dalla
Direttiva, è la Valutazione di Incidenza
alla quale dovrà essere sottoposto ogni piano o progetto
che possa avere un'incidenza significativa sul sito. L'autorizzazione
può essere data solo se si è accertato che il progetto
non pregiudicherà l'integrità del sito. In presenza
di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e di assenza
di alternative praticabili, un progetto giudicato dannoso potrà
essere realizzato garantendo delle misure compensative.

Le misure compensative non vanno
confuse con le misure di mitigazione e contenimento del danno.
Queste ultime devono infatti far parte del progetto originale
e sono volte a minimizzarne gli effetti negativi sul sito. Le
misure compensative, viceversa, intervengono per controbilanciare
il danno arrecato (nonostante gli accorgimenti presi nella sua
stesura) da un progetto la cui realizzazione è considerata
indispensabile. Queste misure devono garantire che il danno arrecato
al particolare sito non vada ad intaccare la coerenza complessiva
della rete. Un esempio pratico di misura compensativa è
la ricreazione di habitat in un sito vicino o nello stesso sito,
debitamente allargato, per compensare la perdita dello stesso
habitat che verrebbe causata dal progetto in questione. |
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Dipartimento Conservazione Natura
- LIPU-BirdLife Italia
Tel. ++39.0521/273043 - Email: info@lipu.it
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