
Adottata
nel 1979 (e recepita in Italia dalla Legge 157/92), la Direttiva "Uccelli"
79/409/EEC, rappresenta uno dei due pilastri legali della conservazione
della Biodiversità europea. Il suo scopo è "
la
conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo
stato selvatico nel territorio europeo degli stati membri…".
La direttiva richiede che le popolazioni di tutte le specie vengano
mantenute a un livello adeguato dal punto di vista ecologico,
scientifico e culturale pur tenendo conto delle esigenze economiche
e ricreative. La Direttiva "Uccelli" ha dato finora
i propri risultati maggiori per quel che riguarda la gestione
venatoria. Le regole e le misure di salvaguardia introdotte dalla
Direttiva, recepita in Italia dalla legge 157/92, hanno salvato
molte specie spinte sull'orlo dell'estinzione dall'eccessivo prelievo
venatorio. Un altro aspetto chiave della Direttiva è costituito
dalla conservazione degli habitat delle specie ornitiche. In particolare,
le specie contenute nell'allegato I della Direttiva, considerate
di importanza primaria, devono essere soggette ad una tutela rigorosa
ed i siti più importanti per queste specie vanno tutelati
designando "
Zone di Protezione Speciale (ZPS)".
Lo stesso strumento va applicato alla protezione delle specie
migratrici non elencate nell'allegato, con particolare riferimento
alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione
di RAMSAR.
La Direttiva protegge
tutte le specie di uccelli
selvatici vietandone la cattura, l'uccisione, la distruzione dei
nidi, la detenzione di uova e di esemplari vivi o morti ed il
disturbo ingiustificato ed eccessivo. E' tuttavia riconosciuta
la legittimità della caccia alle specie elencate nell'allegato
II. Rimane comunque il divieto di caccia a qualsiasi specie durante
le fasi riproduttive e di migrazione di ritorno (primaverile),
così come sono vietati i metodi di cattura non selettivi
e di larga scala inclusi quelli elencati nell'allegato IV (trappole,
reti, vischio, fucili a ripetizione con più di tre colpi,
caccia da veicoli, ecc). Inoltre, per alcune specie elencate nell'allegato
III, sono possibili la detenzione ed il commercio in base alla
legislazione nazionale.
La Direttiva prevede, infine, limitati casi di deroga ai vari
divieti (fermo restando l'obbligo di conservazione delle specie)
per motivi, ad esempio, di salute pubblica, sicurezza e ricerca
scientifica.
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Gli allegati
alla Direttiva "Uccelli":
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I |
Specie soggette a speciali misure di
conservazione |
| II |
Specie di cui può essere autorizzata la caccia
in tutta l'Unione o in alcuni stati |
| III |
Specie di cui può essere autorizzato il commercio
in tutta l'Unione o in alcuni stati |
| IV |
Mezzi di cattura vietati |
| V |
Aree prioritarie per la ricerca |
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Scarica il testo della Direttiva Uccelli:
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