
Adottata
nel 1992 (e recepita in Italia dal DPR n.357 del 1997, modificato successivamente
dal DPR n.120 del 12 marzo 2003,), la Direttiva 92/43/EEC sulla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
rappresenta il completamento del sistema di tutela legale della biodiversità
dell'Unione Europea.
Lo scopo della Direttiva è "contribuire a
salvaguardare
la biodiversità mediante la conservazione degli habitat
naturali e seminaturali (es. agricoltura tradizionale),
nonché della flora e della fauna selvatiche
nel territorio europeo degli stati membri…".
La Direttiva identifica una serie di habitat (allegato I) e specie
(allegato II) definiti di importanza comunitaria e tra questi
identifica quelli "prioritari".
Lo strumento fondamentale identificato dalla Direttiva è
quello della designazione di Zone Speciali di Conservazione in
siti identificati dagli stati membri come Siti di Importanza Comunitaria.
Questi siti, assieme alle ZPS istituite in ottemperanza alla Direttiva
"Uccelli" concorrono a formare la "Rete Natura
2000". Gli stati membri sono tenuti a garantire la conservazione
dei siti, impedendone il degrado. Ogni attività potenzialmente
dannosa deve essere sottoposta ad apposita
valutazione
di incidenza. La Direttiva prevede, inoltre, la stretta
protezione delle specie incluse nell'allegato IV vietandone l'uccisione,
la cattura e la detenzione. Le specie incluse nell'allegato V
possono invece essere soggette a prelievo in base a regole individuate
dai singoli stati. Come nella Direttiva "Uccelli" sono
comunque vietati i mezzi di cattura non selettivi o di larga scala
come trappole, affumicazione, gasamento, reti e tiro da aerei
e veicoli.
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Gli allegati
alla Direttiva "Habitat":
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I |
Habitat naturali di interesse comunitario
che giustificano l'istituzione di ZSC |
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II |
Specie animali e vegetali di interesse comunitario
che giustificano l'istituzione di ZSC |
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III |
Criteri per la selezione dei Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) e la designazione delle ZSC |
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IV |
Specie animali e vegetali di interesse comunitario
che necessitano di una protezione rigorosa |
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V |
Specie animali e vegetali di interesse comunitario
che possono essere soggetti a misure gestionali |
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VI |
Metodi di cattura, uccisione e trasporto vietati |
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