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Le fonti normative: la legislazione italiana e il diritto internazionale
La legge quadro n.157 dell'11.02.92 e la legislazione regionale
Il diritto convenzionale
I limiti del sistema sanzionatorio della legge n.157/92
Le iniziative parlamentari e proposte operative
Il piano d'azione per i prossimi anni
 
 Legge quadro n.157 dell'11.02.1992 e legislazione regionale
 
La Legge n.157/92 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", stabilisce all'art.1 che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

Essa recepisce ed attua le Direttive dell'Unione Europea 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, nonché attua la Convenzione di Parigi resa esecutiva con la legge 24.11.78 n.812 e la Convenzione di Berna resa esecutiva con legge 5.8.81 n.503.

L'art.18 della legge 157/92 fissa la durata della stagione venatoria nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio di ogni anno, con la possibilità per le Regioni di autorizzare la preapertura a determinate specie a condizione però che i termini siano comunque contenuti tra il primo settembre e il 31 gennaio.

Ogni Regione ha adeguato la propria normativa in materia venatoria alla legge 157/92, introducendo ulteriori violazioni amministrative e disciplinando specificatamente aspetti trattati in termini di principi generali dalla L.157/92.

 Diritto convenzionale

La protezione della fauna è una questione di rilevanza internazionale, nel senso che forma oggetto di diritti e di obblighi tra gli Stati. Ciò riguarda soprattutto gli uccelli migratori che per la loro stessa natura non vivono stabilmente in una zona ma attraversano, durante la migrazione, il territorio di più Stati.
In base al diritto convenzionale ogni Stato deve concorrere alla protezione delle specie migratorie sia con azioni di repressione del bracconaggio, sia mediante attività di informazione ed educazione ambientale.

CONVENZIONE DATA LEGGE DI RECEPIMENTO IN ITALIA OGGETTO
CONVENZIONE DI PARIGI del 18 ottobre 1950 L.24.11.1978 n.812 Protezione degli uccelli
CONVENZIONE DI BONN del 23 giugno 1979 L. 25.01.1983 n.42 Conservazione specie migratorie
CONVENZIONE DI BERNA del 19 settembre 1979 L. 5.8.1981 n.503 Conservazione vita selvatica e ambiente in Europa
CONVENZIONE DI RAMSAR del 2 febbraio 1971 DPR 13.03.76 n.448 Conservazione zone umide 

 I limiti del sistema sanzionatorio della Legge n. 157/92

Per le violazioni alla legge 157/92 è previsto un doppio sistema sanzionatorio: penale e amministrativo. L'apparato sanzionatorio è completato dalle sanzioni accessorie relative alla sospensione e revoca della licenza di caccia nonché dell'esercizio commerciale o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermista.

I reati sono di natura contravvenzionale e le relative sanzioni penali sono oblazionabili nella maggior parte dei casi. Ciò ovviamente comporta grossi limiti all'attività di polizia giudiziaria in quanto non è possibile procedere al fermo, effettuare intercettazioni telefoniche o ambientali, contestare l'associazione a delinquere.

La possibilità di oblare mediante il pagamento di una somma di denaro, consente al trasgressore di non essere sottoposto al processo e di ottenere finanche la restituzione del fucile sequestrato in quanto non è soggetto alla confisca da parte dell'autorità giudiziaria.

Molte norme della legge 157/92 sono imperfette nel senso che al precetto/divieto non segue la sanzione: ad esempio non sono sanzionate la caccia senza accompagnatore ove prescritto, l'abbattimento di capi in numero superiore a quello consentito, l'esercizio di caccia oltre alle tre giornate settimanali, la produzione e la vendita di trappole.

Particolare attenzione meritano le sanzioni accessorie previste dall'art.32 della L.157/92. L'applicazione puntuale di queste sanzioni consistenti nella sospensione e revoca della licenza di caccia, nonché dell'esercizio commerciale o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermista, avrebbe sicuramente un forte effetto deterrente in quanto queste colpiscono i bracconieri sotto il profilo economico oppure sospendono o revocano la concessione (licenza di caccia) che lo Stato rilascia al cacciatore per poter esercitare l'attività venatoria.

Purtroppo il procedimento previsto dalla L. 157/92 per l'irrogazione delle sanzioni accessorie è alquanto lungo e viene articolato in capo a più soggetti istituzionali. Infatti, nel caso delle violazioni penali, la sanzione accessoria viene applicata dal questore competente per territorio a seguito della comunicazione dell'ufficio giudiziario, quando il trasgressore ha effettuato l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna (art.32 co.2 L.157/92).

Nel caso delle violazioni amministrative, la sanzione accessoria viene applicata dal questore competente per territorio, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa provinciale, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio (art.32 co. 5 L-157/92)

Questo sistema così articolato e complesso per essere efficace, presupporrebbe l'esistenza di una efficiente organizzazione amministrativa (archivi dei trasgressori, verifica delle recidive, annotazioni puntuali per poter comunicare al questore il passaggio in giudicato della sentenza oppure la definizione del procedimento amministrativo, ecc.) che non tutte le regioni hanno, con la conseguenza che le sanzioni accessorie spesso non vengono applicate, facendo così venire meno l'utilità delle stesse e della ratio che aveva ispirato il legislatore nel prevederle.

 Iniziative parlamentari e proposte operative

Nella Legge Finanziaria dello Stato italiano, il Parlamento ha stanziato 4 miliardi e mezzo per il triennio 2000 - 2002 a favore del Corpo Forestale dello Stato per l'organizzazione delle operazioni antibracconaggio a tutela della fauna selvatica sul territorio nazionale.

Si tratta di un risultato storico in quanto fino ad oggi non vi era un budget specifico per tali attività e ciò comportava difficoltà di reperimento delle risorse finanziarie, a volte insuperabili, fino a compromettere operazioni di polizia importantissime per la tutela del nostro patrimonio faunistico come quelle sullo Stretto di Messina e nelle valli bresciane.

Va rilevato che il danno arrecato dal bracconaggio non è soltanto costituito dal depauperamento delle risorse faunistiche ma anche dalla conseguente caduta di immagine e di credibilità a livello internazionale delle autorità italiane spesso accusate dalla stampa straniera di incapacità nelle repressione e prevenzione del fenomeno. Si può citare a tale proposito il recente e significativo episodio, diffuso anche dai mezzi di informazione, di una cicogna nera proveniente dalla Repubblica Ceca munita, nell'ambito di un progetto di ricerca scientifica internazionale sulle migrazioni, di radiotrasmettitore satellitare rinvenuta abbattuta da una fucilata in provincia di Cosenza.

Più volte lo Stato italiano è stato criticato dalla Comunità internazionale per la tolleranza verso il bracconaggio. Da alcuni anni però l'impegno è aumentato e i risultati sono un maggiore controllo del territorio e la fine dell'impunità nelle regioni più a rischio. Non bisogna però abbassare la guardia in quanto un indebolimento della sorveglianza determinerebbe una immediata recrudescenza del fenomeno.

Con lo stanziamento dei fondi in Finanziaria il Corpo Forestale dello Stato potrà potenziare l'attività di sorveglianza sul territorio e la sinergia con le istituzioni e il mondo ambientalista innalzerà il livello di protezione delle risorse faunistiche.

 Il piano d'azione per i prossimi anni
  • Rendere disponibili immediatamente i fondi stanziati nella Legge Finanziaria per le attività antibracconaggio del Corpo Forestale dello Stato affinché i migratori che attraverseranno la penisola italiana siano sufficientemente protetti.

  • Verificare l'applicazione puntuale della legge n.157/92
    relativamente a:
    1. Irrogazione delle sanzioni accessorie di cui all'art.32 della L.157/92 (sospensione e revoca della licenza di caccia, della licenza commerciale e dell'autorizzazione per i tassidermisti);
    2. attività e risultati dei servizi preposti alla vigilanza come previsto all'art.33.

  • Contrastare il bracconaggio. La lotta al bracconaggio è tra le attività principali del Corpo Forestale dello Stato nel campo della tutela ambientale e, grazie ai fondi stanziati con la Legge Finanziaria, sarà possibile nel prossimo triennio programmare con continuità, tra gli altri, i seguenti interventi:
    1. ulteriore sorveglianza antibracconaggio con particolare riferimento alle aree a rischio del paese;
    2. sviluppo di indagini specifiche sulla tassidermia illegale, sul saccheggio di uova e nidiacei di specie protette;
    3. lotta al commercio illegale di uccelli rapaci;
    4. lotta all'uccellagione e al commercio illegale di passeriformi.

  • Sviluppare la cultura della legalità nel settore ambientale. La LIPU, insieme alle altre associazioni ambientaliste, continuerà nel suo impegno trentennale di lobby politica per il miglioramento della legislazione ambientale e per garantirne la sua applicazione efficace, nonché sensibilizzerà l'opinione pubblica e i giovani in particolare affinché muti il rapporto - spesso aggressivo - con la natura e gli animali.