| Per le violazioni alla legge 157/92
è previsto un doppio sistema sanzionatorio: penale e amministrativo.
L'apparato sanzionatorio è completato dalle sanzioni accessorie
relative alla sospensione e revoca della licenza di caccia nonché
dell'esercizio commerciale o dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività di tassidermista.
I reati sono di natura contravvenzionale
e le relative sanzioni penali sono oblazionabili nella maggior
parte dei casi. Ciò ovviamente comporta grossi limiti all'attività
di polizia giudiziaria in quanto non è possibile procedere
al fermo, effettuare intercettazioni telefoniche o ambientali,
contestare l'associazione a delinquere.
La possibilità di oblare mediante
il pagamento di una somma di denaro, consente al trasgressore
di non essere sottoposto al processo e di ottenere finanche la
restituzione del fucile sequestrato in quanto non è soggetto
alla confisca da parte dell'autorità giudiziaria.
Molte norme della legge 157/92 sono
imperfette nel senso che al precetto/divieto non segue la sanzione:
ad esempio non sono sanzionate la caccia senza accompagnatore
ove prescritto, l'abbattimento di capi in numero superiore a quello
consentito, l'esercizio di caccia oltre alle tre giornate settimanali,
la produzione e la vendita di trappole.
Particolare attenzione meritano le sanzioni
accessorie previste dall'art.32 della L.157/92. L'applicazione
puntuale di queste sanzioni consistenti nella sospensione e revoca
della licenza di caccia, nonché dell'esercizio commerciale
o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermista,
avrebbe sicuramente un forte effetto deterrente in quanto queste
colpiscono i bracconieri sotto il profilo economico oppure sospendono
o revocano la concessione (licenza di caccia) che lo Stato rilascia
al cacciatore per poter esercitare l'attività venatoria.
Purtroppo il procedimento previsto dalla
L. 157/92 per l'irrogazione delle sanzioni accessorie è
alquanto lungo e viene articolato in capo a più soggetti
istituzionali. Infatti, nel caso delle violazioni penali, la sanzione
accessoria viene applicata dal questore competente per territorio
a seguito della comunicazione dell'ufficio giudiziario, quando
il trasgressore ha effettuato l'oblazione ovvero quando diviene
definitivo il provvedimento di condanna (art.32 co.2 L.157/92).
Nel caso delle violazioni amministrative,
la sanzione accessoria viene applicata dal questore competente
per territorio, previa comunicazione, da parte dell'autorità
amministrativa provinciale, che è stato effettuato il pagamento
in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è
stata proposta opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione,
ovvero che è stato definito il relativo giudizio (art.32
co. 5 L-157/92)
Questo sistema così articolato
e complesso per essere efficace, presupporrebbe l'esistenza di
una efficiente organizzazione amministrativa (archivi dei trasgressori,
verifica delle recidive, annotazioni puntuali per poter comunicare
al questore il passaggio in giudicato della sentenza oppure la
definizione del procedimento amministrativo, ecc.) che non tutte
le regioni hanno, con la conseguenza che le sanzioni accessorie
spesso non vengono applicate, facendo così venire meno
l'utilità delle stesse e della ratio che aveva ispirato
il legislatore nel prevederle.
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